L’articolo 501 del Codice Penale italiano disciplina il reato di aggiotaggio, punendo chiunque causi un aumento o una diminuzione fraudolenta dei prezzi di merci o valori sul pubblico mercato. L’obiettivo della norma è tutelare la stabilità e l’integrità del mercato interno.
L’articolo riguarda il “Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio”: chi diffonde notizie false o usa altri stratagemmi per influenzare il prezzo di merci o valori nel mercato interno è soggetto a sanzioni penali. Le pene possono aumentare se si verifica l’alterazione dei prezzi o in presenza di aggravanti specifiche, come il favoreggiamento di interessi esterni o il deprezzamento della moneta nazionale. L’aggiotaggio si distingue dall’insider trading, che invece sfrutta informazioni riservate ma veritiere per trarre profitto.
Articolo 501
Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose [265, 269, 656] o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822 [501bis]. Se l’aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate. Le pene sono raddoppiate:
- se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
- se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani. La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici [28, 32 quater, 518]

