Violazione dell’articolo 11 (libertà di riunione ed associazione) della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, in ipotesi di una legge regionale che obbliga i candidati ad una carica pubblica a dichiarare che essi non appartengono alla massoneria. Lo Stato Italiano deve versare alla associazione ricorrente soltanto le spese legali, costituendo di per sé la sentenza di accertamento della Corte una sufficiente equa soddisfazione.
L’associazione ricorrente, Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani, è una associazione d’obbedienza massonica italiana che raggruppa molte logge. Essa esiste dal 1805 ed è affiliata alla Massoneria universale. Essa lamenta l’adozione da parte della regione Marche della « legge del 1996 » che obbliga i candidati ad una carica pubblica a dichiarare che essi non appartengono alla massoneria, in violazione degli articoli 11, 14 e 13 (diritto ad un ricorso effettivo).
Ritenendo che il provvedimento in questione non è necessario in una società democratica, la Corte europea dei Diritti dell’Uomo dichiara all’unanimità che vi è stata violazione dell’articolo 11, ma che non vi è luogo d’esaminare separatamente le doglianze sollevate sul terreno degli articoli 13 e 14. Inoltre, la Corte dichiara all’unanimità che la constatazione della violazione costituisce una equa soddisfazione sufficiente per ogni pregiudizio subito dall’associazione ricorrente e liquida a quest’ultima 10.000.000 di lire italiane per spese legali.
Dunque da quella sentenza gli appartenenti della massoneria possono partecipare ad una caria pubblica anche se appartengono alla Massoneria.
Articolo 11
L’articolo 11 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) garantisce la libertà di riunione e di associazione. In particolare, sancisce il diritto di ogni persona di riunirsi pacificamente e di associarsi, inclusa la libertà di formare sindacati e aderirvi per la difesa dei propri interessi. Questo diritto, tuttavia, può essere limitato da restrizioni previste dalla legge, ma solo se queste sono necessarie in una società democratica per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. L’articolo specifica inoltre che queste restrizioni possono essere applicate ai membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato.


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