Con una sentenza definitiva del 2001 la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo ha condannato l’Italia nel caso “Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani contro Italia” (Richiesta n. 35972/97) perché la Regione Marche aveva una legge contro l’ingresso della massoneria in Regione. Ma questa legge era adottata anche in altre regioni d’Italia.
Legge regionale delle Marche n. 34 del 5 agosto 1996: dichiarazione di non appartenenza a logge massoniche
La legge regionale sottolineava la necessità di non appartenere a logge massoniche nell’articolo 5, comma 2, lettera e.
Art 5 – Candidature
1. Fino a trenta giorni prima del termine previsto per ciascuna nomina o designazione possono essere proposte rispettivamente, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, candidature da parte dei consiglieri e dei gruppi consiliari e da parte di ordini professionali, enti e associazioni operanti nei settori interessati.
2. La candidatura deve essere corredata dall’esposizione dei motivi che la giustificano, nonché da una relazione contenente i seguenti elementi:
a) comune di residenza, data e luogo di nascita;
b) titolo di studio;
c) curriculum professionale, occupazione abituale, elenco delle cariche pubbliche e in società a partecipazione pubblica, nonché in società private iscritte in pubblici registri, ricoperte attualmente o precedentemente;
d) inesistenza di conflitti di interesse con l’incarico che si propone;
e) dichiarazione di non appartenenza a logge massoniche;
f) dichiarazione, sottoscritta dal candidato, di disponibilità all’accettazione dell’incarico e di assenza di motivi ostativi derivanti da soggettiva posizione penale civile o amministrativa.
3. La dichiarazione di accettazione di candidature deve essere autenticata e contenere altresì la dichiarazione del candidato circa la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità, di inesistenza di cause di ineleggibilità e di non candidabilità anche riferimento a quanto previsto dall’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.
La massoneria attacca
INTERROGAZIONE SCRITTA E‑0469/99 di Riccardo Nencini (PSE) alla Commissione Europea
Oggetto: Legge regionale delle Marche contro l’appartenenza alla massoneria
L’articolo 5, lettera e) della legge regionale n. 34/1996 della Regione Marche relativa a “Norme per le nomine e le designazioni di spettanza della Regione” prevede che ciascuna candidatura sia corredata di una relazione contenente, tra l’altro, una “dichiarazione di non appartenenza a logge massoniche”.
La legge italiana ritiene che la massoneria sia un’associazione non segreta e che nulla osti ad iscriversi ad essa.
L’articolo 5 sopracitato viola palesemente il diritto alla privacy del cittadino-candidato e pone in essere una forte discriminazione tra gli appartenenti alla massoneria e gli appartenenti ad altre associazioni, obbligando i primi e non i secondi a dichiarare la loro appartenenza.
Intende la Commissione intervenire per eliminare una palese discriminazione posta in essere con la legge della Regione Marche che viola peraltro il diritto alla privacy e quello di libera associazione garantiti dalle leggi nazionali e dai principi ispiratori dei trattati europei?
La massoneria capeggiata dal Grande Oriente d’Italia vince
Il Grande Oriente d’Italia contestava la legge regionale delle Marche n. 34 del 5 agosto 1996, pubblicata nel Giornale ufficiale del 14 agosto dello stesso anno, che rendeva obbligatoria una dichiarazione di non-appartenenza a una loggia massonica per tutti i candidati a una nomina di un organismo pubblico della regione.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che garantisce il diritto alla libertà d’associazione, e ha condannato l’Italia a versare al Grande Oriente d’Italia 10 milioni di lire per il rimborso delle spese.
La sentenza è del 02 agosto 2001 ricorso n. 35972/97: Violazione dell’articolo 11 (libertà di riunione ed associazione) della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, in ipotesi di una legge regionale che obbliga i candidati ad una carica pubblica a dichiarare che essi non appartengono alla massoneria. Lo Stato Italiano deve versare alla associazione ricorrente soltanto le spese legali, costituendo di per sé la sentenza di accertamento della Corte una sufficiente equa soddisfazione.
La legge viene modificata ad hoc
Con la modifica della legge scompare la dichiarazione di non appartenenza alle logge massoniche e viene abrogato il comma 3. Così la massoneria è potuta entrare in Regione Marche legittimata dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo. Secondo voi tutto questo è legittimo?
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