Il Decreto del Ministero dei Trasporti n. 85/2024 (entrato in vigore il 12/07/2024) privilegia alcuni aspetti pericolosi per la sicurezza, la democrazia, la professionalità. Motivo per cui il decreto, per metterci una pezza, è stato prorogato con il milleproroghe.
Le modifiche più pesanti
1 – Allungare la validità dei brevetti
2 – Rimuovere la guardia costiera dalle commissioni valutative per il rilascio dei brevetti
3 – Partecipazione ai corsi: età compresa tra il sedicesimo e il cinquantesimo anno di età. Ma per poter lavorare bisogna essere maggiorenni
4 – Nella commissione per il rilascio dell’abilitazione deve esserci un allenatore di nuoto per salvamento in possesso di abilitazione riconosciuta dal Sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi secondo o terzo livello SNaQ (Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operatori Sportivi ) del CONI diverso dal docente del corso.
Riportiamo di seguito solo alcuni punti del decreto evidenziando le parti più critiche.
Allegato VII – Rinnovo del brevetto di salvataggio [1]
Allegato VII – (articolo 16, comma 3) – Verbale della prova pratica per il rinnovo del brevetto di abilitazione all’esercizio di assistente bagnanti dopo cinque anni dall’ultima scadenza mediante la ripetizione della prova di cui agli articoli 2 e 3 dell’Allegato II.
Articolo 15 – Svolgimento dell’attivita’ di assistente bagnanti [1]
- Al fine dello svolgimento dell’attività, l’assistente bagnanti deve aver compiuto i diciotto anni di età e possedere i seguenti certificati e brevetti in corso di validita’:
a) il certificato di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c);
b) uno dei brevetti di salvamento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f);
c) il brevetto di abilitazione al soccorso con l’uso di defibrillatore (Basic life support defiblillation* o BLSD). - I documenti di cui al comma 1 sono esibiti dall’assistente bagnanti su richiesta degli organi di vigilanza.
* Ma quello che fa specie è che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ci siano errori ortografici come “defiblillation” (che non esiste) invece di defibrillation. Cioè neanche utilizzano un correttore base automatico, nessuno che revisiona manualmente?
Inoltre, utilizzano gli apostrofi invece degli accenti (per esempio a’ invece di à), un errore anche questo grammaticale e di copywriting non tollerabile da organi nazionali di tale caratura.
Questa è gente che ci governa e scrive i decreti ufficiali della nazione. Non dovremmo forse riformare l’accesso alla politica obbligando almeno una laurea? Se per operare devi essere medico abilitato, per difendere devi essere avvocato abilitato, per fare salvataggio devi aver frequentato il corso e superato l’esame prendendo il brevetto, allora perché per governare non devi essere un laureato abilitato iscritto all’albo ma puoi essere un semplice raccomandato ignorante?

Soggetti ammessi ai corsi di formazione [1]
- Sono ammessi ai corsi di formazione di cui all’articolo 10 i
soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) eta’ compresa tra il sedicesimo e il cinquantesimo anno di eta’;
b) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
c) possesso del certificato di idoneita’ fisica allo svolgimento dell’attivita’ sportiva non agonistica di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 2013, in corso di validita’.
d) avere assolto l’obbligo scolastico ed essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado;
e) avere superato la prova pratica di cui all’articolo 1 dell’Allegato II, valutata da un allenatore abilitato di cui all’articolo 4, comma 3, lettera d). - Durante lo svolgimento dei corsi di formazione di cui all’articolo 10, i soggetti ammessi, ove non ne siano gia’ in possesso, conseguono il brevetto di abilitazione al soccorso con l’uso di defibrillatore (Basic Life Support Defibrillation o BLSD) rilasciato dagli enti accreditati ai sensi della normativa vigente.
Articolo 12 – Commissione d’esame per il rilascio delle abilitazioni
1. Per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio dell’attivita’
di assistente bagnanti presso l’ente formatore e’ costituita una
commissione composta da tre membri, e precisamente:
a) il rappresentante legale dell’ente formatore o il responsabile dell’articolazione o affiliazione locale, ovvero il soggetto da questi delegato, con funzioni di presidente;
b) un medico specialista in medicina e chirurgia d’urgenza o in anestesia e rianimazione, o medico abilitato alla formazione del soccorso con l’uso di defibrillatore (Basic Life Support Defibrillation o BLSD);
c) un allenatore di nuoto per salvamento in possesso di abilitazione riconosciuta dal Sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (secondo o terzo livello SNaQ) del CONI diverso dal docente del corso.
2. Svolge le mansioni di segretario per la commissione di cui al comma 1 un rappresentante designato dall’ente formatore.
3. Ai fini dell’ammissione alle prove d’esame di cui all’articolo 13 la commissione verifica per ciascun candidato il possesso del certificato di idoneita’ fisica di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), in corso di validita’, del brevetto di abilitazione al soccorso con l’uso di defibrillatore (Basic Life Support Defibrillation o BLSD), in corso di validita’, e dell’attestato di regolare frequenza del corso di formazione rilasciato dall’ente formatore ai sensi dell’articolo 10, comma 9.
E così via con gli altri articoli che trovate nel testo completo.
Comunicato Stampa della Società Nazionale di Salvamento (SNS)
La Società Nazionale di Salvamento desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti i parlamentari che, con impegno e dedizione, si sono occupati della questione del salvataggio acquatico, presentando ordini del giorno ed emendamenti al Decreto “Milleproroghe”, in discussione al Senato. Tali interventi legislativi sono fondamentali per garantire la continuità del rinnovo delle abilitazioni per i bagnini e per impedire che la prossima stagione balneare possa caratterizzarsi per la mancanza di questa figura professionale, arrecando gravi danni ad un settore economico fondamentale come quello della balneazione e, di conseguenza, compromettendo la sicurezza dei bagnanti. Confidiamo in un accordo politico tra le forze presenti in Parlamento affinché si possa consentire la proroga dei termini per il rinnovo delle abilitazioni professionali.
Tuttavia, è altrettanto importante che in Parlamento si determini una volontà politica affinché si possa procedere con la modifica del Decreto del Ministero dei Trasporti n. 85/2024. Tale decreto ha di fatto generato un monopolio nella formazione dei bagnini di salvataggio/assistenti bagnanti, conferendo tale prerogativa esclusivamente alla Federazione Italiana Nuoto. Questa situazione contravviene ai principi di concorrenza e alle regole di mercato, limitando la pluralità delle realtà operative nel settore e rischiando di compromettere la qualità e la disponibilità della formazione su scala nazionale.
La Società Nazionale di Salvamento ribadisce la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni per correggere queste criticità, garantendo una regolamentazione equa e rispettosa dei principi di libero mercato, nell’interesse della sicurezza collettiva e della tutela delle nostre coste e acque interne.
Ringraziamo ancora tutti i parlamentari per il loro impegno e invitiamo le istituzioni a proseguire nel dialogo costruttivo per risolvere definitivamente queste problematiche. La formazione dei bagnini di salvataggio/assistenti bagnanti non può essere appannaggio esclusivo della Federazione Italiana Nuoto e del suo Presidente.
Genova, 29 gennaio 2025
Il Presidente della
Società Nazionale di Salvamento
Fortunato Comparone
Comunicato FISA (Federazione Italiana Salvamento Acquatico)
Il Presidente nazionale della F.I.S.A., Federazione italiana salvamento acquatico, Raffaele Perrotta, indignato contro il decreto ministeriale n. 85 del 28 maggio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2024, altamente discriminante che favorisce una sola realtà, scritto male e che rischia di paralizzare e depotenziare un settore importante come quello del soccorso acquatico a svantaggio soprattutto degli assistenti bagnanti che dovrebbero e devono essere il punto centrale intorno al quale costruire e studiare leggi.
Il decreto introduce infatti nuove norme per l’individuazione dei soggetti autorizzati a tenere corsi di formazione per il salvamento in acque marittime, interne e piscine, e per il rilascio delle abilitazioni per l’attività di assistente bagnanti.
Sebbene l’obiettivo dichiarato fosse quello di favorire e incoraggiare l’accesso alla formazione per il personale addetto al salvataggio in acqua, in linea con la Direttiva Servizi (2006/123/CE), nella pratica ha consolidato il monopolio della Federazione Italiana Nuoto (FIN). . .per ora.
Tutto ciò, non sorprende affatto, considerando gli sforzi della FIN per ostacolare l’attuazione del decreto n. 206 del 2016 e la stessa FISA.
“Questo decreto– afferma Raffaele Perrotta- sarebbe potuto diventare un vero e proprio esempio dell’Italia nei confronti di tutti gli altri Paesi europei. Un serio tavolo rotondo basato su uno studio dettagliato fatto da professionisti veri e non dello sport ma valutando tutti gli elementi di un’attività professionale, avrebbe potuto creare quella serie di leggi e regolamenti basati soprattutto su un risk-assessment, attraverso dei programmi sviluppati da professionisti.
Tutto per limitare il fattore rischio nell’ambiente acquatico e non solo.
Il decreto va contro ogni aspettativa che la F.I.S.A. attendeva nonostante i vari esposti alle autorità e ministeri competenti. Infatti venendo a sparire totalmente gli esami da parte delle Capitanerie di Porto, esiste il pericolo che la formazione non venga svolta secondo i parametri di un’alta professionalità.
Già prima la F.I.S.A. denunciava una falla nel sistema che permetteva ad alcuni di convertire il proprio brevetto da piscina interno a quello mare con una semplice prova di voga senza verificare da parte dell’autorità competente, le effettive capacità dei discenti.
Ciò che sembra essere sfuggito al Garante della Concorrenza è la disposizione che monopolizza la formazione al salvamento: l’allenatore di nuoto per salvamento di secondo o terzo livello (SNAQ), titolo che attualmente può essere rilasciato, guarda caso, solo dalla Federazione sotto l’egida del CONI, passato stranamente inosservato.
Un brevetto sportivo dunque a garanzia di un settore delicato e professionale come quello del salvamento acquatico.
Come dire che un sub sportivo potrebbe essere assunto a lavorare su piattaforme in mare, al posto di un sommozzatore OTS (operatore tecnico subacqueo).
Il Presidente Perrotta ricorda a tutti che la F.I.S.A. era il settore salvamento della stessa FIN che per il decreto Melandri veniva separata dalla stessa per diventare appunto ente di formazione professionale.
Il decreto secondo Perrotta avrebbe dovuto considerare fattori di gran lunga molto più importanti per la salvaguardia della vita umana come i metri lineari delle spiagge dove un assistente bagnante è costretto a controllare da solo un perimetro di 150/200 m lineari per 300 di specchio d’acqua favorendo associazioni a discapito della sicurezza e incolumità degli assistenti bagnanti. In una piscina di 25 m x 25 m la sorveglianza è di 1 assistente bagnante.
Conclusioni: da oligopolio a monopolio
Il decreto invece di risolvere i problemi li aumenta e togliendo di fatto la fascia under 18 e over 50 va ad aumentare ulteriormente il gap tra domanda e offerta. Questo decreto riduce la domanda mentre l’offerta cresce, creando ulteriori problemi ad un sistema già di per sé mai riformato in maniera corretta. Che la FIN fosse la federazione più forte era noto sin da tempo, addirittura alcune cooperative accettavano/preferivano solo brevetti FIN snobbando SNS e FISA.
Per gli addetti ai lavori questo decreto sembra cucito su misura per la FIN. Quello che invece è più difficile da capire è come SNS e FISA riusciranno a organizzarsi per proseguire nella formazione. Sì, perché se un soggetto no profit intende fare domanda di accreditamento (quelli a scopo di lucro sono stati cancellati con un decreto ad hoc dal titolo “Salvaguardia dell’occupazione degli assistenti bagnanti”), deve sottostare a una serie di requisiti, alcuni dei quali già puntualmente criticati dall’Autorità garante della concorrenza, interpellata dal Ministero delle infrastrutture per un parere preventivo, che ha espresso dei rilievi nemmeno presi in considerazione [2].
Decreto milleproroghe Salva Bagnini
Ora sembra che con il Milleproroghe si possa salvare la stagione 2025, l’ennesima proroga delle loro idiozie legislative. Si cerca di mettere una pezza ogni anno ad una riforma sbagliata che penalizza i bagnini, le strutture ricettive, ma anche gli enti certificatori come SNS e FISA, a favore della FIN presieduta dal potente presidente Paolo Barelli che è anche capogruppo di Forza Italia alla camera. Un evidente “dubbio” di conflitto d’interesse emerso da tempo e notato anche dalle forze politiche di opposizione, nonché dalla trasmissione d’inchiesta Report.
Quello che appare evidente da tutta questa narrazione è come la politica faccia pressioni per ottenere il dominio e favoritismi nella società dove non si fa la cosa più giusta ma la cosa più giusta per favorire i propri amici del circolino, come direbbe Fabrizio Corona. Con i doppi incarichi si domina l’Italia.
Riferimenti
[1] DECRETO 29 maggio 2024, n. 85 – Regolamento recante norme per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attivita’ di assistente bagnanti. (24G00101) (GU Serie Generale n.149 del 27-06-2024)
[2] https://www.mondobalneare.com/

