Il catasto regionale delle sorgenti di campo elettromagnetico, previsto dalla legge n. 36 del 22/02/2001 e dalla legge regionale n. 12 del 2017, è istituito presso l’ARPAM secondo i criteri definiti dal decreto 13/2/2014 (Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).
Sulla mappa relativa al catasto RF è possibile visionare un estratto dei dati presenti sul catasto ed in particolare gli impianti di teleradiocomunicazione attivi, quali emittenti radiofoniche e televisive e stazioni radio base per telefonia mobile, con specificati la tipologia degli stessi e i valori massimi delle ultime misure di campo elettrico effettuate.
Riferite ai vecchi limiti – Le misure si riferiscono al limite di esposizione (pari a 20 V/m per frequenze fra 3 MHz e 3 GHz) e al valore di attenzione e obiettivo di qualità di 6 V/m previsti dal decreto 8/7/2003.
VISUALIZZA CATASTO -> https://www.arpa.marche.it/radiazioni-non-ionzzanti/catastorf
Purtroppo non è aggiornato con tutte le antenne presenti nel territorio.
ART 8 – Installazioni di impianti per telefonia mobile su immobili di proprietà degli enti locali
- I gestori di impianti per la telefonia mobile insistenti su aree o edifici di proprietà pubblica o privata sono tenuti a rimuovere l’impianto e le relative pertinenze e a ripristinare lo stato dei luoghi, a propria cura e spese, entro tre mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove la stessa non venga rinnovata o l’impianto non sia trasferito ad altra società concessionaria subentrante.
- Le prescrizioni di cui al comma 1 si applicano in tutti quei casi in cui l’impianto ricetrasmittente sia disattivato prima della scadenza della concessione e nei casi in cui il titolo contrattuale che ha consentito l’installazione abbia esaurito la propria efficacia.
(secondo l’articolo 8 LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 25 [1])
ART 9 – Adempimenti relativi all’installazione degli impianti fissi di telecomunicazione non soggetti a concessione
1 – I titolari di impianti fissi di telecomunicazione, diversi da quelli di cui all’articolo 3, quali ponti radio, comunicano, entro trenta giorni dall’installazione degli impianti medesimi, al Comune e all’ARPAM (secondo l’articolo 9 LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 25 [1]):
a) l’ubicazione dell’impianto;
b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
- 1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
- 2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
- 3) l’inclinazione sull’orizzontale della direzione di massima irradiazione;
- 4) il guadagno dell’antenna;
- 5) l’altezza dal suolo del centro elettrico dell’antenna;
- 6) la polarizzazione;
- 7) la frequenza utilizzata;
- 8) la potenza massima immessa in antenna.
2 – Con regolamento da emanare sentite le associazioni ed i gruppi di radioamatori della Regione, sono stabilite le attività che possono svolgere i radioamatori con patente e licenza del Ministero delle comunicazioni.
3 – Il Comune provvede ad inoltrare i dati, di cui al comma 1, all’ARPAM, ai fini dell’aggiornamento del catasto di cui all’articolo 6.
Nota relativa all’articolo 9:
Così modificato dall’art. 4, l.r. 20 gennaio 2004, n. 1
[1] https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/allegati/LR252001.pdf
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