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  1. I gestori di impianti per la telefonia mobile insistenti su aree o edifici di proprietà pubblica o privata sono tenuti a rimuovere l’impianto e le relative pertinenze e a ripristinare lo stato dei luoghi, a propria cura e spese, entro tre mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove la stessa non venga rinnovata o l’impianto non sia trasferito ad altra società concessionaria subentrante.
  2. Le prescrizioni di cui al comma 1 si applicano in tutti quei casi in cui l’impianto ricetrasmittente sia disattivato prima della scadenza della concessione e nei casi in cui il titolo contrattuale che ha consentito l’installazione abbia esaurito la propria efficacia.

(secondo l’articolo 8 LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 25 [1])

1 – I titolari di impianti fissi di telecomunicazione, diversi da quelli di cui all’articolo 3, quali ponti radio, comunicano, entro trenta giorni dall’installazione degli impianti medesimi, al Comune e all’ARPAM (secondo l’articolo 9 LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 25 [1]):

a) l’ubicazione dell’impianto;
b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:

  • 1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
  • 2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
  • 3) l’inclinazione sull’orizzontale della direzione di massima irradiazione;
  • 4) il guadagno dell’antenna;
  • 5) l’altezza dal suolo del centro elettrico dell’antenna;
  • 6) la polarizzazione;
  • 7) la frequenza utilizzata;
  • 8) la potenza massima immessa in antenna.

Nota relativa all’articolo 9:
Così modificato dall’art. 4, l.r. 20 gennaio 2004, n. 1

[1] https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/allegati/LR252001.pdf


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