Violazione del copyright sulle foto – Come tutelarsi?

Violazione del copyright sulle foto – Come tutelarsi?

In seguito ad una violazione del copyright sull’utilizzo di una nostra foto per fini commerciali di un’importantissima azienda italiana del settore editoriale sul food, che ce l’ha rubata, ci siamo rivolti a dei legali tramite un’apposita piattaforma estera. 

Prima di rivolgerci a loro abbiamo fatto un tentativo di contattare via email la redazione dell’azienda senza ottenere alcuna risposta. Per questo abbiamo deciso di procedere per vie legali al fine di tutelare l’originalità delle nostre creazioni, il copyright ed il brand ben visibile contenuto nella foto appartenente ad un’azienda locale che ci aveva commissionato gli scatti.

Infatti, la foto scattata a Porto Sant’Elpidio era stata utilizzata in maniera impropria per pubblicizzare un’altra gelateria di Roma!
I partner legali della piattaforma hanno seguito il caso procedendo per step, tuttavia non sono stati in grado di concludere un accordo transattivo. Dopo aver infatti esaminato i fatti del caso, è stato stabilito che non era possibile avviare una causa per via di alcuni cavilli in materia.

I partner legali raccomandano infatti solo casi di causa in cui è probabile che un possibile accordo copra i costi sostenuti durante il processo. Per il nostro caso in merito alla legge italiana sul diritto d’autore, le immagini raffiguranti natura, punti di riferimento, spazi pubblici, scene sociali, ritratti o fotografie di prodotti non hanno lo stesso livello di protezione ai sensi della legislazione italiana sul diritto d’autore rispetto ad altre giurisdizioni.

Se un’immagine rientra in questi tipi di fotografia, l’immagine deve avere una filigrana con il nome del titolare del copyright e la data di creazione sull’immagine da proteggere dalla legislazione italiana sul diritto d’autore ai sensi degli art. 87 e 90 della normativa italiana sul diritto d’autore, ovvero la legge per la tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi, 22 Aprile 1941 n. 633.

Art. 87
Sono considerate fotografie ai fini dell’applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

Art. 90
Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell’art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell’anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.

Se l’immagine è reperibile ovunque online senza filigrana e data di creazione inclusa, il caso non è fattibile per ulteriori azioni. Questa è la legge e questo è il motivo per cui i legali non hanno continuato la causa.
Pertanto se volete caricare le vostre foto nei siti di rivendita e ve le rubano non siete tutelati se non aggiungete i campi sopra definiti. Bella fregatura, no? Ma almeno ora sapete cosa fare se volete proteggere le vostre fotografie pubblicate nel web.

Autore

  • Redazione Online

    Seremailragno è un contenitore digitale nato nella Regione Marche. Dal 2014 al 2022 ha gestito il sito per poi dare spazio ad un restyling di contenuti e stile lasciando spazio a Seremailragno.com Edizioni.

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