La legge italiana è chiara su questo ambito. Nessuno può violare la privacy altrui neanche se questa persona ha commesso un reato. E questo serve per evitare sovraesposizioni e gogne mediatiche, nonché una giustizia fai da te che in alcuni casi può sfociare in vere e proprie taglie che riportano agli anni del Far West.
Il caso pratico di un ristoratore che cerca auto-giustizia e un cliente maranza che non paga
Se un ristoratore pubblica le immagini delle telecamere che riprendono un minore che non ha pagato il conto può incorrere in 3 reati:
– violazione della privacy
– violazione della privacy in ottica di tutela dei minori
– diffamazione
Ovvero il ristoratore commetterebbe più reati di chi ha commesso l’illecito con un costo economico che può essere molto ma molto salato. Questo è quello che dice la legge.
Violazione della privacy in seguito ad un illecito
Se si pubblica la foto di una persona che si è introdotta in casa o in un locale per rubare o mangiare senza pagare ripreso dalle telecamere, si commette un reato o una qualche violazione?
“Sì, ed è un reato molto diffuso perché viene ignorato. Una doverosa premessa: l’uso intenso di dispositivi video influisce sul comportamento dei cittadini. La diffusione di telecamere e di smartphone con videocamere sempre più performanti, da una parte, e l’estrema facilità con la quale è possibile pubblicare video (anche tramite piattaforme online), dall’altra, ha trasformato molte persone in creatori di contenuti digitali e suscitato la ricerca dello scoop, talvolta a scapito del rispetto dei diritti di chi compare nei video.
La ripresa video, con o senza audio, costituisce un trattamento di dati personali in quanto le persone che entrano nello spazio monitorato sono identificabili in base al loro aspetto o ad altri elementi specifici; la stessa è, pertanto, soggetta alla disciplina in materia di protezione dei dati personali e alle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili.
Le immagini riprese non possono essere comunicate a terzi, al di fuori di quanto necessario per una denuncia-querela e per le relative indagini, né tantomeno possono essere oggetto di diffusione verso un numero indistinto di persone, come ad esempio mediante la pubblicazione via social. Tale comportamento, ove attuato, costituisce una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, con possibili sanzioni amministrative e penali ai sensi dell’Art. 167 Codice della Privacy e obbligo al risarcimento del danno”.
Nella stessa ipotesi, si può comunque pubblicare foto o video con i volti oscurati?
“Questa domanda merita una riposta articolata. La gogna, mediatica o via social che sia, non risolve il problema della sicurezza pubblica – neppure di quella percepita – ed espone chi indebitamente pubblica foto o video a pesanti sanzioni, in mancanza di un’idonea base giuridica che legittimi tale trattamento. Le immagini devono essere fornite alle autorità competenti, mentre può essere molto pericoloso diffonderle verso un pubblico generico. Il regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali, GDPR) non si applica al trattamento di dati che non hanno alcun riferimento a una persona fisica: ad esempio, qualora un individuo non possa essere identificato, direttamente o indirettamente.
È importante notare come, a volte, il mero oscuramento del volto può non risultare sufficiente, in quanto l’interessato potrebbe essere riconoscibile per alcuni segni particolari, come un tatuaggio, o alcune caratteristiche peculiari, come la voce o il tipo di camminata. Nel caso di videosorveglianza privata, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata previsto dall’art. 615-bis c.p., l’angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, con esclusione di aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse) o di terzi oppure, ancora, di aree aperte al pubblico, quali strade pubbliche o altre aree di passaggio”.
Violazione della privacy in caso di minori
Se la persona filmata e pubblicata è un minore cosa accade?
Pubblicare foto di minorenni sotto i 14 anni e senza autorizzazione dei genitori è reato. Superata quell’età l’adolescente può indipendentemente decidere e/o prestare consenso a terzi. Nel caso dei minori vi è una tutela privilegiata sul diritto costituzionalmente rilevante all’immagine e alla riservatezza proprio perché loro possono essere meno coscienti dei rischi, delle conseguenze e dei loro diritti sul trattamento dei dati personali. Chi commette tale reato risponde al D.lgs. n. 196/2003 (“Codice della privacy”) che stabilisce, per chi pubblica foto di bambini il reato di trattamento illecito di dati.
Il reato nel pubblicare foto di minori con meno di 14 anni su internet è punito con la reclusione da 6 mesi fino a 3 anni, ed è previsto da parte del responsabile il risarcimento ai danni del minore. Spetta al giudice determinare l’entità del risarcimento sulla base di fattori come visibilità del minore; esposizione al rischio; pubblico che ha accesso alla foto; durata del tempo di pubblicazione della foto. Anche in caso di rimozione a posteriori della foto, il risarcimento del danno va comunque garantito, trattandosi di una lesione alla riservatezza dei minori.
Reato di diffamazione
Articolo 595 del codice penale, il reato di diffamazione punisce “Chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione”. Si distingue rispetto all’ingiuria e alla calunnia commessa rispettivamente in presenza della persona offesa e quando qualcuno incolpa altri di un reato pur sapendo che è innocente.
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