Il diritto d’autore è fascista – Una curiosità che può sembrare fantastoria: la legge sul diritto d’autore è stata introdotto dal fascismo (LEGGE 22 aprile 1941, n. 633). Nonostante sia quindi di matrice fascista è tutt’ora valida, seppur con le dovute integrazioni legislative.
L’anti ideologia che alimenta l’ideologia
Pertanto il diritto d’autore deriva dall’ideologia di stampo fascista e se siete antifascisti significa che siete anche contro il diritto d’autore e quindi contro la legge italiana, ovvero anarchici. L’antifascista è quindi un pericoloso anarchico e lo si vede bene quando rafforzato dal branco e deresponsabilizzato, picchia i poliziotti nelle manifestazioni.
L’anti ideologia assume quindi la stessa forma di violenza dell’ideologia ed invece di combatterla la alimenta, la rafforza, la sostiene più o meno inconsapevolmente.
LEGGE 22 aprile 1941 n. 633
RE D’ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D’ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato. Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Art. 2.
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicate all’industria, semprechè il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate;
5) i disegni e le opere dell’architettura;
6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, semprechè non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo.
Art. 3.
Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.
Art. 4.
Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.
Art. 5.
Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.
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