Nel linguaggio comune i termini “assolto” e “prosciolto” vengono spesso usati come sinonimi, ma nel diritto penale italiano hanno significati diversi e si collocano in fasi differenti del procedimento. Confonderli significa commettere un errore giuridico. La distinzione è particolarmente rilevante nei procedimenti avviati a seguito di querela, cioè su iniziativa della persona offesa.

La querela è l’atto con cui la vittima di un reato perseguibile a querela di parte manifesta la volontà che si proceda penalmente contro l’autore del fatto. Una volta presentata la querela, il procedimento penale può seguire diversi esiti, tra cui il proscioglimento o l’assoluzione dell’indagato o imputato.

Il proscioglimento è un provvedimento che interviene generalmente prima della fase dibattimentale o, in alcuni casi, nelle fasi preliminari del giudizio. Si verifica quando il procedimento viene chiuso senza arrivare a una sentenza di condanna o di assoluzione nel merito. Il proscioglimento può dipendere da ragioni di carattere processuale o sostanziale, come l’assenza di una condizione di procedibilità, la mancanza di prove sufficienti, la prescrizione del reato, l’amnistia, la morte dell’imputato o la remissione della querela. Nel caso specifico dei reati perseguibili a querela, la remissione della querela da parte della persona offesa comporta l’estinzione del reato e quindi il proscioglimento dell’imputato.

Una particolare forma di proscioglimento è rappresentata dalla sentenza di non luogo a procedere. Il non luogo a procedere viene pronunciato di regola dal Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP), al termine dell’udienza preliminare, quando ritiene che non sussistano i presupposti per celebrare il dibattimento. Ciò può avvenire, ad esempio, per insufficienza o contraddittorietà delle prove, per l’estinzione del reato o per altre cause che rendono inutile o illegittima la prosecuzione del processo.

È importante distinguere tra il concetto generale di proscioglimento e la specifica figura del non luogo a procedere. Il proscioglimento è infatti un termine ombrello che comprende tutte le decisioni che chiudono il procedimento senza una condanna, mentre il non luogo a procedere è una particolare sentenza di proscioglimento, tipica della fase dell’udienza preliminare.

Dal punto di vista procedurale, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) e il Giudice dell’Udienza Preliminare operano sulla base del fascicolo trasmesso dal Pubblico Ministero (PM), il quale seleziona gli atti rilevanti da allegare alla richiesta. A differenza del giudice del dibattimento, questi giudici non dispongono di un fascicolo formato nel contraddittorio tra le parti, ma valutano la fondatezza dell’accusa sulla base degli atti delle indagini.

In conclusione, il non luogo a procedere rappresenta una forma specifica di proscioglimento che interviene prima del dibattimento, mentre il proscioglimento, in senso più ampio, indica ogni decisione che pone fine al procedimento penale senza un accertamento definitivo di colpevolezza o innocenza nel merito.

Quando il Pubblico Ministero ritiene concluse le indagini, ha due sole strade. Se ritiene che la notizia di reato sia infondata o che non vi siano elementi sufficienti, chiede l’archiviazione al GIP, che può accoglierla o respingerla. Se il GIP dispone l’archiviazione, il procedimento si chiude e il GUP non entra mai in gioco. Quindi potremmo dire che:

Il procedimento è archiviato
Il soggetto è il procedimento penale. L’archiviazione è il provvedimento con cui il GIP, su richiesta del Pubblico Ministero, chiude il procedimento nella fase delle indagini preliminari.

L’indagato o imputato è prosciolto
Il soggetto è la persona sottoposta al procedimento. Il proscioglimento indica l’effetto giuridico della decisione, cioè la liberazione dell’indagato o imputato dal processo o dalla responsabilità penale, senza una condanna. Non è un atto autonomo, ma il risultato di un provvedimento.

La sentenza di non luogo a procedere è il provvedimento di proscioglimento
Il soggetto è la sentenza. Il non luogo a procedere è una specifica sentenza, pronunciata dal GUP all’esito dell’udienza preliminare, che produce il proscioglimento dell’imputato quando non vi sono i presupposti per il rinvio a giudizio.

Se invece il Pubblico Ministero ritiene di poter sostenere l’accusa in giudizio, non si rivolge al GIP, ma presenta direttamente la richiesta di rinvio a giudizio al GUP. A quel punto si apre l’udienza preliminare e il fascicolo passa nella disponibilità del GUP, che valuta se rinviare l’imputato a giudizio oppure pronunciare una sentenza di non luogo a procedere.

La remissione della querela è l’atto con cui la persona offesa revoca la querela, estinguendo il reato nei delitti procedibili a querela, e può essere espressa (dichiarazione formale) o tacita (comportamenti incompatibili), richiedendo l’accettazione del querelato per avere effetto, tranne nel procedimento davanti al Giudice di Pace, e può avvenire in ogni stato e grado del processo. 

L’assoluzione, invece, è una sentenza pronunciata dal giudice al termine del dibattimento o comunque dopo una valutazione completa del merito dell’accusa. L’assoluzione presuppone che il giudice abbia esaminato le prove e abbia concluso che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato oppure che il fatto non è previsto dalla legge come reato. In questi casi il giudice afferma espressamente l’innocenza dell’imputato rispetto all’accusa formulata.

La differenza fondamentale tra proscioglimento e assoluzione sta quindi nel momento e nel contenuto della decisione. Il proscioglimento chiude il procedimento senza una piena decisione di merito sull’accusa, mentre l’assoluzione è una pronuncia definitiva che esclude la responsabilità penale dell’imputato in relazione al fatto contestato.

Dal punto di vista degli effetti giuridici e reputazionali, l’assoluzione ha un valore più forte, perché contiene un accertamento esplicito dell’innocenza dell’imputato. Il proscioglimento, pur comportando la chiusura del procedimento e l’assenza di una condanna, non sempre implica una valutazione completa del merito dell’accusa, soprattutto quando è fondato su cause estintive o procedurali.

Nel diritto penale italiano la truffa è disciplinata dall’articolo 640 del Codice penale e può assumere forme diverse a seconda della presenza o meno di circostanze aggravanti. Questa distinzione è fondamentale perché incide direttamente sulla procedibilità del reato, cioè sulla necessità o meno di una querela da parte della persona offesa per avviare l’azione penale.

La truffa semplice è, in linea generale, un reato perseguibile a querela di parte. Ciò significa che il procedimento penale può iniziare solo se la vittima presenta una querela entro i termini di legge. In assenza di querela, lo Stato non può procedere penalmente contro l’autore del fatto.

La situazione cambia radicalmente nel caso di truffa aggravata. Quando ricorrono una o più aggravanti previste dalla legge, come ad esempio il danno patrimoniale di rilevante gravità, l’abuso di qualità o poteri, l’aver commesso il fatto a danno dello Stato o di un ente pubblico, oppure l’uso di mezzi fraudolenti particolarmente insidiosi, il reato diventa procedibile d’ufficio. In questi casi l’interesse tutelato non è più soltanto quello della singola vittima, ma anche un interesse pubblico alla repressione del reato.

Dire che la truffa aggravata è procedibile d’ufficio significa che l’autorità giudiziaria può e deve procedere indipendentemente dalla volontà della persona offesa. La presentazione di una querela non è necessaria per l’avvio del procedimento penale. È sufficiente che il fatto venga portato a conoscenza dell’autorità giudiziaria attraverso una denuncia, una segnalazione o anche d’ufficio, ad esempio nel corso di altre indagini.

In questo contesto, la querela eventualmente presentata dalla persona offesa non ha la funzione di condizione di procedibilità. Può avere valore informativo o rafforzativo, ma non è giuridicamente determinante. Inoltre, a differenza dei reati perseguibili a querela di parte, la successiva remissione della querela non produce l’estinzione del reato. Una volta accertata la natura aggravata della truffa, il procedimento prosegue anche contro la volontà della vittima.

In conclusione, nel sistema penale italiano una persona può essere prosciolta o assolta a seguito di una querela, ma solo l’assoluzione rappresenta una decisione pienamente liberatoria sul piano del merito. Il proscioglimento, invece, indica che il processo non prosegue o si estingue per ragioni che non sempre coincidono con un giudizio di innocenza (ad esempio per remissione della querela da parte dell’accusa), pur escludendo ogni responsabilità penale.

Nei casi mediatici importanti i querelanti dovrebbero avere il coraggio (le palle) di andare fino in fondo senza farsi comprare dall’altra parte per rimettere la querela chiudendo il processo con un giudizio. Ma spesso i querelanti non iniziano i processi per una questione etica ma per soldi dove mangiano in primis gli avvocati che fanno a lotta per accaparrarsi i clienti e finire in tv/stampa e poi tutto il sistema mediatico annesso e questo dimostra che poi i querelanti non sono così diversi da quelli che querelano. Rappresentano due lati della stessa medaglia. Il marcio si fonde per spartirsi la pecunia e non per finire il processo e rendere giustizia con un precedente che sia da esempio nella storia. È un mondo deviato.

La legge in teoria è uguale per tutti ma nella pratica sembra essere uguale solo per i poveri. I ricchi pagando riescono quasi in tutti i casi a svincolarsi dalle responsabilità penali ed uscirne con la faccia pulita, che viene altresì ripulita ancor più da un giornalismo incapace di scrivere la verità dei fatti. Lo vediamo tutti i giorni con i casi mediatici più importanti…Pecunia non olet

Un altro aspetto riguarda la lentezza della giustizia e la prescrizione. La lentezza è in parte anche cercata e voluta a nostro avviso per due motivi: sentenziare subito significa dover accontentare anche la carica emotiva fresca dei parenti delle vittime con condanne più pesanti. Allungare invece permette pene meno severe perché le attenzioni dell’opinione pubblica scemano nel tempo e di salvare anche gli imputati potenti con la prescrizione. Quanti in Italia si sono salvati con la prescrizione? A bizzeffe.


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