Il Comune di Monte Urano ha previsto la concessione di un contributo finanziario di importo non superiore a euro 12.000,00€ da erogare, all’Associazione Pro Loco di Monte Urano, per l’organizzazione del Carnevale Monturanese e da riconoscere ed assegnare nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari appositamente vigenti in materia e sulla base delle apposite valutazioni che saranno definite dal funzionario responsabile del servizio cultura.
Obblighi di legge sui contributi pubblici
La Legge n. 124 del 4 agosto 2017, commi da 125 a 129, ha disposto in modo permanente per taluni soggetti l’obbligo di trasparenza con riguardo ai contributi pubblici ricevuti. Tra i soggetti obbligati rientrano anche le associazioni e società sportive dilettantistiche. Il termine per adempiere al suddetto obbligo è stato fissato al 30 giugno di ogni anno e concerne gli importi incassati nel corso dell’anno precedente. La sanzione sulla mancata pubblicazione delle sovvenzioni ricevute dalla Pubblica amministrazione è pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro. Se da tale contestazione passano 90 giorni e l’organizzazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si avrà l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute. La soglia oltre la quale scatta l’obbligo di pubblicità è di euro 10.000,00, in riferimento a quanto ricevuto nell’anno solare 2022. Ai fini della pubblicazione occorre tener conto dei contributi “effettivamente erogati”: ciò significa che vanno conteggiate solo le somme che l’ente ha effettivamente incassato nel corso dell’esercizio finanziario precedente; pertanto, devono essere pubblicizzati gli aiuti ricevuti nel corso dell’anno precedente. Qualora l’aiuto sia stato solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato.
L’obbligo è cumulativo
La circolare ministeriale ha inoltre chiarito che il limite dei 10.000 deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione: esemplificando, se l’ente ha ricevuto durante l’anno contributi su due distinte progettualità da 12.000 euro per il carnevale e 15.000 per gli eventi estivi (due differenti enti pubblici), il limite dei 10.000 euro è superato e scatta quindi l’obbligo di pubblicazione di tali somme.
I siti web vanno aggiornati con i dati
Quindi chi abbia ottenuto da Enti Pubblici, o ad essi assimilati, somme pari o superiori a 10.000,00 euro, anche a titolo di vantaggi economici, dal 1° gennaio al 31 Dicembre 2021 ricade nell’applicazione della norma citata dovendo provvedere alla pubblicazione sui propri canali internet (sito web o pagina Facebook in mancanza del primo) di alcune informazioni in forma schematica.
In particolare, informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:
- a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione);
- b) denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
- c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- d) data di incasso;
- e) causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”).
Sanzioni
A partire dal 1° gennaio 2024 la norma prevede a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
- la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;
- la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
La disposizione demanda, alle singole amministrazioni eroganti l’onere di verificare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, verificando a seconda dei casi i siti internet o i bilanci.
La sanzione amministrativa è irrogata dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure, se i contributi sono erogati da enti privati, dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia.
Al fine di non incorrere in sanzioni, si invita pertanto a verificare che l’impresa abbia correttamente adempiuto a tale pubblicazione nel caso in cui abbia ricevuto aiuti, sussidi e contributi negli anni precedenti e sia assoggettato a tale obbligo.
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